Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 24/05/1972 (Rv. 358459 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEI PADRONI E COMMITTENTI - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULLA PERSONA CHE AGISCE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEI PADRONI E COMMITTENTI - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULLA PERSONA CHE AGISCE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTENUTO.*
Per l'affermazione della responsabilita indiretta dei padroni e committenti prevista dall'art 2049 cod civ per i fatti illeciti dei loro domestici o commessi nell'Esercizio delle incombenze cui sono adibiti, occorre, tra l'altro, che sussista tra il fatto illecito posto in essere dagli stessi e le mansioni da essi espletate un rapporto di causalita o quanto meno di occasionalita necessaria nel senso che la incombenza abbia determinato una situazione tale da rendere possibile o quanto meno da agevolare la commissione del fatto illecito. L'Onere della prova di tale requisito incombe a colui che agisce per il risarcimento del danno il suo contenuto non puo essere limitato alla semplice coincidenza temporale con una attivita occasionata dalle mansioni espletate, occorrendo altresi una specifica riferibilita dell'attivita generatrice del danno alle mansioni stesse. (V 3749'69, mass n 344011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)