Sez. 3, Sentenza n. 3749 del 18/11/1969 (Rv. 344011 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - OCCASIONALITA NECESSARIA TRA INCOMBENZE ED EVENTO DANNOSO - NOZIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - OCCASIONALITA NECESSARIA TRA INCOMBENZE ED EVENTO DANNOSO - NOZIONE.*
Perche sia affermata la responsabilita del padrone o committente per i danni arrecati dal fatto illecito del suo domestico o commesso, occorre che tra le mansioni affidate al domestico o al commesso e l'evento dannoso sussista almeno un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che le incombenze da lui esplicate abbiano determinato una situazione tale da rendere possibile la commissione dell'illecito o da agevolarla. (Conf 3485-68, massima n 336628 3403-68, massima n 336471).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)