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Sez. 1, Sentenza n. 5348 del 08/03/2007 (Rv. 595765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità solo al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizi della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - - Inosservanza del termine per la rinnovazione - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di riassunzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi non svolge alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio in base al combinato disposto degli artt. 291 ultimo comma e 307, 3° comma cod. proc. civ. (nella specie, la SC ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio in un caso di tempestivo deposito del ricorso e omessa notifica entro il termine accordato coincidente con la data fissata per la prosecuzione del giudizio, seguita da richiesta di fissazione di nuovo termine per notificare ad udienza successiva cui il processo era stato rinviato d'ufficio a seguito di assegnazione alla sezione stralcio

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)