Sez. 3, Sentenza n. 23848 del 18/09/2008 (Rv. 604559 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Deposito del ricorso in riassunzione nel termine perentorio di sei mesi - Estinzione - Preclusione - Udienza di prosecuzione - Comparizione delle parti citate in riassunzione - Prova della notifica della comparsa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Quando, a seguito di interruzione del processo, venga depositato nel termine perentorio di cui all'art. 305 cod. proc. civ. un ricorso in riassunzione e sia in tal modo impedita l'estinzione del processo, ove all'udienza fissata per la prosecuzione compaiano le parti cui l'istante avrebbe dovuto notificare il ricorso per realizzare la "vocatio in ius" e non compaia la parte istante, il processo deve regolarmente proseguire, rimanendo irrilevante che quest'ultima non abbia fornito la prova dell'avvenuta notificazione, risultando realizzato in ogni caso, con la comparizione, lo scopo della "vocatio" medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)