Sez. 3, Ordinanza n. 29580 del 18/12/2008 (Rv. 606109 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Scontro fra veicoli - Cause introdotte dai responsabili rimasti danneggiati - Avanti a giudici diversi - Con l'eventuale coinvolgimento dei rispettivi assicuratori - Relazione fra dette cause - Continenza - Esclusione - Connessione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari o trasportati dei veicoli coinvolti, introducano avanti a diversi giudici - ognuno nei confronti degli altri ed eventualmente dei rispettivi assicuratori, addebitandosi a vicenda la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso - non si pone in termini di continenza, bensì di connessione da ricondurre nell'ambito del c.d. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità; ne consegue che, indipendentemente dai limiti posti dall'art. 40 cod. proc. civ. attraverso il richiamo agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 del medesimo codice, ricorrono le condizioni per lo spostamento delle cause davanti al giudice preventivamente adito, allo scopo di evitare il possibile contrasto di giudicati (nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha dichiarato la connessione tra due cause relative al medesimo sinistro stradale, proposte davanti a giudici diversi e con parti non del tutto identiche, evidenziando in motivazione l'errore in cui era incorso il tribunale che aveva ravvisato, invece, un caso di continenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)