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Sez. 3, Sentenza n. 722 del 16/01/2006 (Rv. 589759 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Cause a tesi e richieste contrapposte - Rapporto di connessione - Configurabilità - Conseguenze - Cognizione - Giudice preventivamente adito - Spettanza.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589759-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

Quando due cause si presentino a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile, sul piano logico - giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le due cause un rapporto di litispendenza, nè un rapporto di continenza, bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 40, primo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi competente il giudice preventivamente adito, semprechè la rimessione della causa possa essere ordinata, avuto riguardo allo stato di trattazione della causa preventivamente proposta (art. 40 cod. proc. civ., comma 2).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)