Sez. 3, Sentenza n. 355 del 13/02/1970 (Rv. 345270 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FORMA - APPOSIZIONE SULLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - ANTERIORITA DEL RILASCIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INDICI PROBATORI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FORMA - APPOSIZIONE SULLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - ANTERIORITA DEL RILASCIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INDICI PROBATORI.*
La facolta, ammessa dall'art 125, secondo comma, cod proc civ, di rilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto di citazione (anche di appello), purche prima della Costituzione della parte rappresentata, puo essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall'art 83 cod proc civ e, quindi, non necessariamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ma anche mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine della citazione, con l'autentica del difensore. In quest'ultimo caso, l'anteriorita della data del rilascio rispetto a quella della Costituzione puo desumersi, anche presuntivamente, con valutazione demandata al giudice di merito, da dati estrinseci al mandato, ma emergenti dagli Atti del processo e, pertanto, sicuri e valutabili, si che il loro positivo apprezzamento appaghi l'esigenza di certezza circa la suddetta anteriorita. (Conf 488-63 V 2891-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)