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Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 26/08/1971 (Rv. 353685 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FORMA - APPOSIZIONE SULLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353685-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - FORMA - APPOSIZIONE SULLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La facolta, riconosciuta dal secondo comma dell'art 125 cod proc civ di rilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purche prima della Costituzione della parte rappresentata, puo essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall'art 83 cod proc civ e, quindi, tanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quanto mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine della citazione con l'autentica del difensore. (Conf 355'1970, mass n 345270).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)