Sez. L, Sentenza n. 7927 del 27/10/1987 (Rv. 455676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO SECCO MA NON ANCHE DI QUELLO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - TERMINE ESTERNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITÀ - TERMINE INTERNO - COINCIDENZA CON QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO COME COMPORTO SECCO - COMPATIBILITÀ - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN PROLUNGAMENTO DI QUEST'ULTIMO COMPORTO IN CASO DI RICADUTA - ESTENSIONE - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL COMPORTO SECCO MA NON ANCHE DI QUELLO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - TERMINE ESTERNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITÀ - TERMINE INTERNO - COINCIDENZA CON QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO COME COMPORTO SECCO - COMPATIBILITÀ - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN PROLUNGAMENTO DI QUEST'ULTIMO COMPORTO IN CASO DI RICADUTA - ESTENSIONE - DIVIETO.*
In caso di morbilità discontinua ove il contratto collettivo di lavoro contempli soltanto il comporto secco, previsto per il singolo episodio di malattia, eventualmente seguito da una ricaduta, ma non anche il comporto per sommatoria, che si riferisce invece all'ipotesi della pluralità di episodi morbosi sia diversi tra loro che della medesima natura, il giudice deve procedere alla integrazione secondo equità della normativa contrattuale e pertanto - contemperando il diritto alla salute del lavoratore con il diritto del datore di lavoro a ricevere una regolare prestazione lavorativa - deve fissare un termine esterno, nel cui ambito va sommata la durata di tutti i diversi episodi morbosi, ed un termine interno, che rappresenta il limite massimo di durata complessiva degli stessi. In tale operazione di integrazione della volontà delle parti il giudice può ragionevolmente ritenere il termine esterno equivalente - anche se non coincidente - con il normale periodo di efficacia del contratto collettivo (ossia tre anni) e può porre il termine interno uguale allo stesso comporto secco anche quando la contrattazione collettiva preveda un prolungamento dello stesso in ipotesi di ricaduta, non oltre un certo intervallo di tempo, nella medesima malattia (come nel caso dell'art. 19 del C.C.n.L. 16 luglio 1979 per il settore metalmeccanico), prolungamento questo non utilizzabile neppure in via equitativa per la Determinazione di un più ampio termine interno (nel caso di successione di assenze per malattie diverse) stante la peculiarità della fattispecie cui esso si riferisce. (Conf 2189/86, mass n 445347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)