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Sez. L, Sentenza n. 6795 del 13/12/1988 (Rv. 461046 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI MALATTIA - CLAUSOLA CONTRATTUALE IN TEMA DI COMPORTO - INTERPRETAZIONE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PREVISIONE DELLE MALATTIE COME UNICO FATTO MORBOSO OPPURE COME UNA PLURALITÀ DI EPISODI NON SUPERANTI IL TERMINE MASSIMO PREVISTO PER IL COMPORTO SECCO - NECESSITÀ - RISULTATO POSITIVO OVVERO NEGATIVO - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1988-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461046-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI MALATTIA - CLAUSOLA CONTRATTUALE IN TEMA DI COMPORTO - INTERPRETAZIONE - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PREVISIONE DELLE MALATTIE COME UNICO FATTO MORBOSO OPPURE COME UNA PLURALITÀ DI EPISODI NON SUPERANTI IL TERMINE MASSIMO PREVISTO PER IL COMPORTO SECCO - NECESSITÀ - RISULTATO POSITIVO OVVERO NEGATIVO - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

Ai sensi dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ. - norma che, con riguardo ad alcune cause impeditive della prestazione lavorativa (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), limita la facoltà di recesso del datore di lavoro e che è applicabile non solo in ipotesi di malattia unica ma anche nel caso di pluralità di malattie -, il giudice, in presenza di una clausola di contratto collettivo che preveda il comporto, deve anzitutto accertare, secondo le regole di ermeneutica contrattuale, se le parti, nel determinare il periodo di comporto, abbiano inteso considerare le malattie come unico fatto morboso oppure come una pluralità di episodi che, sommati fra loro, non superino comunque il termine massimo prefissato dal contratto per il comporto secco. Se tale accertamento ha risultato positivo (avendo le parti implicitamente previsto la frazionabilità del comporto già stabilito nella sua misura), il giudice deve stabilire soltanto il termine esterno del comporto, mentre, se lo stesso accertamento ha risultato negativo, deve stabilire - con adeguata motivazione e ricorrendo agli Usi e, in Mancanza, all'equità integrativa - sia il periodo di comporto frazionato, che può anche coincidere con quello previsto dal contratto per il comporto secco, sia il corrispondente termine esterno. (V 7927/87, mass n 455676; (V 3213/87, mass n 452276; (V 1092/87, mass n 450653; (V 3610/85, mass n 441212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)