Sez. 4, Sentenza n. 8601 del 03/05/1989 Ud. (dep. 16/06/1989) Rv. 181580 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - CONDANNA DELLO IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DI QUESTI - RIGETTO IN ORDINE ALLA SUA RESPONSABILITÀ - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - PARTE CIVILE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - CONDANNA DELLO IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DI QUESTI - RIGETTO IN ORDINE ALLA SUA RESPONSABILITÀ - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE A FAVORE DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
Nel codice di procedura penale manca per la compensazione delle spese processuali una norma generale analoga a quella di cui all'art. 92 cod. proc. civ., prevedendosi, invece, tale compensazione solo nei casi di cui all'art. 382, secondo comma cod. proc. pen., e sempre che l'imputato sia prosciolto e non condannato. Ne deriva che è pienamente legittima la condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile, qualora il gravame dell'imputato sia respinto nella parte relativa alla affermazione della sua responsabilità. (Conf mass n 160233; (Conf mass n 169187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)