Sez. 5, Sentenza n. 7513 del 15/06/1983 Ud. (dep. 19/09/1983) Rv. 160233 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DI QUESTI - ACCOGLIMENTO PARZIALE IN ORDINE AGLI INTERESSI CIVILI - RIGETTO IN ORDINE ALLA SUA RESPONSABILITÀ - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - LEGITTIMITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DI QUESTI - ACCOGLIMENTO PARZIALE IN ORDINE AGLI INTERESSI CIVILI - RIGETTO IN ORDINE ALLA SUA RESPONSABILITÀ - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - ESCLUSIONE - LEGITTIMITÀ.*
Nel codice di procedura penale manca per la compensazione delle spese processuali una norma generale analoga a quella di cui all'art. 92 cod. proc. civ., prevedendosi, invece, tale compensazione solo nei casi di cui all'art. 382, secondo comma cod. proc. pen. e sempre che l'imputato sia prosciolto e non condannato. Ne deriva che è pienamente legittima la condanna dell'imputato alle spese a favore della parte civile, qualora il gravame da questi proposto sia accolto su punti che riguardino interessi civili, ma sia respinto nella parte relativa alla affermazione della sua responsabilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 382 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)