Sez. L, Sentenza n. 17555 del 10/12/2002 (Rv. 559112 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Verbali ispettivi - Valore probatorio - Accertamento precostituito relativamente a fatti diversi da quelli avvenuti in presenza del pubblico ufficiale - Esclusione - Valutazione del materiale probatorio da parte del giudice - Necessità - Fattispecie in tema di qualificazione dell'attività svolta da alcuni lavoratori in rappresentazioni operistiche.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
I verbali redatti da pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto, dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Ne consegue che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di verbali ispettivi che qualificavano 501 lavoratori come "figuranti" - per i quali sussiste l'obbligo assicurativo -, aveva ricondotto, sulla base delle acquisizioni probatorie, l'attività da questi svolta a quella di "comparse", esente dal suddetto obbligo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)