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Sez. L, Sentenza n. 2275 del 01/03/2000 (Rv. 534500 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Verbali ispettivi - Valore probatorio - Accertamento precostituito di fatti diversi da quelli avvenuti in presenza del pubblico ufficiale - Esclusione - Valutazione del materiale probatorio da parte del giudice - Necessità - Fattispecie relativa all'accertamento dell'avvenuta ultimazione di un cantiere edile ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione speciale.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534500-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

I verbali ispettivi dell'INPS, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (nella specie - in ordine all'accertamento dell'avvenuta ultimazione di un cantiere edile ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione speciale ex art. 9 della legge n. 427 del 1975 - la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso tale circostanza fondandosi esclusivamente su un verbale ispettivo dell'INPS ed omettendo qualunque valutazione delle risultanze della prova testimoniale assunta sulla medesima circostanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)