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Sez. 3, Sentenza n. 8148 del 03/04/2009 (Rv. 607932 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) - Art. 13, comma 1, della legge n. 431 del 1998 - Simulazione parziale della misura del canone di locazione - Applicabilità del divieto introdotto dalla norma - Esclusione - Pattuizione, nel corso del rapporto, di un canone superiore a quello originariamente pattuito - Nullità.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607932-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, e con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (c.d. legge finanziaria 2005), deve escludersi la nullità di un accordo contemporaneo ed ulteriore relativo alla determinazione di un canone locativo più elevato rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, atteso che l'art. 13, primo comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 non si riferisce all'ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo, quanto piuttosto alla pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, sotto la comminatoria della ripetizione delle somme versate.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)