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Sez. U, Sentenza n. 18213 del 17/09/2015 (Rv. 636471 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Locazione immobiliare ad uso abitativo - Nullità ex art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Portata - Invalidità del patto occulto di maggiorazione del canone - Fondamento e conseguenze.
Stato
decisa il 2015-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636471-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)