Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 395 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20925
- Tribunale per i minorenni
- Struttura e funzionamento
- Determinazione in numero pari dei componenti del collegio
- Assenza di criteri di decisione in caso di parità di voti
- Lamentata violazione delle garanzie costituzionali del diritto del cittadino ad un sollecita risposta giudiziale, della tutela del minore e della famiglia e del principio di eguaglianza
- Ribadita insindacabilità della discrezionalità del legislatore in materia pur con l'auspicio di una modifica della norma
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, dovendosi ribadire l'esistenza di una insindacabile discrezionalità del legislatore in materia - già riconosciuta peraltro in base alla riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 Cost. - pur con il rilievo che le possibili disfunzioni riconducibili alla composizione paritaria del collegio rendono in ogni caso auspicabile un sollecito intervento del legislatore. - Nello stesso senso su identica questione, O. n. 590/1988. V. anche S. n. 10/1994. red.: S.P.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di Trento nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori S.R. e S.R., iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 prima serie speciale dell'anno 1994.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994 (R.O. n. 421 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma, 31 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario);
che, secondo l'ordinanza di rimessione, le norme impugnate, determinando in numero pari i componenti del collegio del Tribunale per i minorenni senza prevedere alcun meccanismo risolutore in caso di parità di voti, non consentirebbero (al di fuori dell'ambito di competenza penale) di pervenire ad alcuna decisione sulla richiesta di giustizia avanzata, in contrasto con l'art. 24, in connessione con il diritto ad una sollecita risposta giudiziale (art. 97), con il principio di eguaglianza (art. 3) e con la particolare tutela dei diritti del minore e della famiglia (artt. 29, 30 secondo comma, 31);
che il giudice a quo ripercorre l'iter argomentativo dell'identica questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ord. 27 febbraio 1984, (R. O. n. 826 del 1984) e, richiamando la decisione di manifesta inammissibilità della Corte (Ord. n. 590 del 1988), ripropone l'eccezione in considerazione: a) di "un'ambiguità interpretativa" che sarebbe desumibile da tale decisione della Corte, nella parte in cui si afferma che all'organo giurisdizionale è consentito di autodeterminare il proprio modus operandi; b) della lunga inerzia del legislatore la quale potrebbe indurre la Corte a rivedere il precedente orientamento;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 2
Considerato che questa Corte, con l'ordinanza n. 590 del 1988, ha già dichiarato l'identica questione manifestamente inammissibile, ponendo a fondamento della decisione la riserva di legge sul funzionamento degli organi giurisdizionali sancita dall'art. 108 della Costituzione e precisando, altresì, che è propria del legislatore non solo la scelta "tra diverse forme di composizione" dell'organo giurisdizionale (orientamento di recente riaffermato con la sent. n. 10 del 1994), ma anche "tra i vari possibili meccanismi di votazione";
che l'esistenza di una insindacabile discrezionalità legislativa in questa materia va ribadita nel presente giudizio, pur con il rilievo che le possibili disfunzioni riconducibili alla composizione paritaria del collegio - illustrate nell'ordinanza di remissione - rendono in ogni caso auspicabile un sollecito intervento del legislatore;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) e dell'art. 50 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, (Ordinamento Giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, secondo comma, 31 e 97 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza del 22 aprile 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze