Sez. L, Sentenza n. 4562 del 30/07/1984 (Rv. 436462 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI INVALIDITÀ A CARICO DELL'INPS E PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PRIMA PENSIONE - SUSSISTENZA - FONDAMENTO - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RILEVANZA - SENTENZA N. 263 DEL 1976 DELLA MEDESIMA CORTE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI INVALIDITÀ A CARICO DELL'INPS E PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PRIMA PENSIONE - SUSSISTENZA - FONDAMENTO - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - RILEVANZA - SENTENZA N. 263 DEL 1976 DELLA MEDESIMA CORTE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Nei confronti del titolare di pensione d'Invalidità a carico dell'INPS e di pensione diretta a carico della cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, il diritto di conseguire la integrazione al minimo della prima pensione, indipendentemente dall'eventuale superamento di tale minimo a seguito di cumulo con la seconda pensione, va riconosciuto in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981, dichiarativa della illegittimità dell'art. 2 secondo comma lett. A) della legge 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui escludeva detta integrazione. Il diritto medesimo, invece, non può essere riconosciuto per effetto della precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 263 del 1976, dichiarativa della parziale illegittimità del predetto art. 2 lett. A) in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969 n. 153, atteso che questa si riferisce al diverso caso della integrazione al minimo della pensione d'Invalidità a carico dello INPS in ipotesi di concomitante pensionamento a carico delle amministrazioni dello stato, e che la declaratoria di incostituzionalità di una disposizione di legge non può travolgere in via derivata norme diverse, ancorché ispirate agli stessi criteri che comportano l'espunzione della prima dell'ordinamento, salvo che una siffatta illegittimità derivata sia espressamente enunciata nella sentenza della Corte costituzionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)