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Sez. 3, Sentenza n. 4316 del 18/11/1976 (Rv. 383022 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - ELEMENTO COSTITUTIVO - MANCANZA - INESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383022-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - ELEMENTO COSTITUTIVO - MANCANZA - INESISTENZA GIURIDICA DELL'ATTO - ECCEZIONE.*

La sottoscrizione del difensore con procura, nell'originale dell'atto rappresenta un elemento costitutivo della citazione e la Mancanza di esso, che non ammette sanatoria, produce l'inesistenza giuridica dello atto stesso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con la sola eccezione dei casi in cui la legge consente alla parte di stare in giudizio senza ministero di difensore. (Conf 2137/74, mass n 370471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)