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Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 17/07/1974 (Rv. 370471 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA - ATTO SOTTOSCRITTO SOLTANTO DALLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370471-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA - ATTO SOTTOSCRITTO SOLTANTO DALLA PARTE - INESISTENZA - SANATORIA - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui si debba stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, se l'atto sia stato sottoscritto, invece personalmente soltanto dalla parte, l'atto medesimo non puo essere considerato come 'introduttivo del giudiziò che e diretto ad instaurare, per cui non puo riconoscersi efficacia sanante alla successiva rappresentanza della parte assunta da un procuratore, essendo la sanatoria possibile per gli Atti annullabili, ma non anche per gli Atti inesistenti. Ne sono applicabili al caso le Disposizioni degli artt 156 e 157 cod proc civ, in quanto l'efficacia sanante prevista in tali norme si riferisce soltanto ai vizi formali dell'atto, ma non alla stessa esistenza giuridica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)