Sez. 3, Sentenza n. 4257 del 13/12/1974 (Rv. 372925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - IN BASE ALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - TERMINE - COMPUTO - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - IN BASE ALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - TERMINE - COMPUTO - CRITERI.*
L'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 non disponeva una mera proroga dei termini processuali, bensi la sospensione del loro corso per il periodo compreso tra il primo agosto ed il 15 settembre; cosicche, per stabilire la tempestivita di un atto da compiersi entro un termine perentorio scadente nel periodo suddetto, occorre computare, e sommare tra loro, i giorni trascorsi prima dell'inizio e quelli decorsi dopo la scadenza della sospensione. (Conf 3363'72, mass n 361196).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)