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Sez. 3, Sentenza n. 4257 del 13/12/1974 (Rv. 372925 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - IN BASE ALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - TERMINE - COMPUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372925-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - IN BASE ALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - TERMINE - COMPUTO - CRITERI.*

L'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 non disponeva una mera proroga dei termini processuali, bensi la sospensione del loro corso per il periodo compreso tra il primo agosto ed il 15 settembre; cosicche, per stabilire la tempestivita di un atto da compiersi entro un termine perentorio scadente nel periodo suddetto, occorre computare, e sommare tra loro, i giorni trascorsi prima dell'inizio e quelli decorsi dopo la scadenza della sospensione. (Conf 3363'72, mass n 361196).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)