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Sez. 3, Sentenza n. 3363 del 13/11/1972 (Rv. 361196 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1972-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361196-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE DISPOSTA DALLA LEGGE N 818 DEL 1965 - NATURA - EFFETTI.*

In materia di sospensione dei termini processuali, per le ferie estive degli avvocati, principio regolatore e quello secondo il quale l'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818 ha disposto una vera e propria sospensione di tutti i termini scadenti tra il primo agosto ed il 15 settembre di ogni anno, con la conseguenza che questo periodo non si calcola ai fini della scadenza del termine, il quale, non trattandosi di una semplice proroga, ricomincia a decorrere subito dopo ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione. (Conf 2909'69, mass n 342753).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)