Sez. 5, Sentenza n. 12969 del 04/06/2007 (Rv. 598901 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - RISCOSSIONE | Violazioni commesse da una società anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997 - Sanzioni - Riscossione coattiva nei confronti del rappresentante legale - Previa notifica della cartella esattoriale alla società - Notificazione del solo avviso di mora allegale rappresentante - Legittimità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - RISCOSSIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie commesse da una società, qualora il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo anteriormente al 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), e la cartella esattoriale sia stata già notificata alla società, è legittimo il procedimento di riscossione coattiva avviato nei confronti del legale rappresentante mediante la notifica del solo avviso di mora, ai sensi dell'art. 46, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: non può trovare infatti applicazione la disciplina dettata dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 cit., non operando l'art. 27 del medesimo decreto, il quale contiene una norma di chiusura di carattere sostanziale applicabile ai rappresentanti legali dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, né l'art. 25, comma secondo, il quale presuppone che non sia stato ancora definito il procedimento di irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)