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Sez. 5, Sentenza n. 7406 del 30/05/2001 (Rv. 547151 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancato pagamento di cartella esattoriale da parte del debitore principale - Avviso di mora notificato al rappresentante "pro tempore" per il pagamento delle sole sanzioni - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547151-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

A seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale da parte del debitore principale per versamenti relativi a ritenute alla fonte, deve ritenersi del tutto legittima la notifica di un avviso di mora (pur in assenza di preventiva notifica della cartella stessa) al rappresentante "pro tempore" dello stesso debitore per il pagamento delle sole sanzioni, potendo l'avviso di mora essere, in tal caso, impugnato anche per vizi non propri (e, quindi, anche per vizi relativi ad altri atti precedenti).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)