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Sez. 2, Sentenza n. 3118 del 10/12/1963 (Rv. 264794 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - ALLA DEMOLIZIONE - NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE.*
Stato
decisa il 1963-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264794-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - DIRITTI DEI PRIVATI - ALLA DEMOLIZIONE - NORME DEI REGOLAMENTI EDILIZI - DISTACCHI FRA LE COSTRUZIONI CALCOLATI IN RIFERIMENTO AL CONFINE.*

Il rinvio alle norme dei regolamenti edilizi concernenti le distanze, contenuto nell'art 873 cod civ, si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti, e quindi anche alle norme che, oltre a stabilire la distanza tra edifici non aderenti, prescrivano particolari modalita circa la misurazione di essa, assumendo eventualmente come termine di riferimento il confine o disponendo che in ogni caso deve sussistere un certo distacco tra il confine stesso e ciascuna delle contrapposte costruzioni. Ne consegue che dalla violazione di quelle norme nasce una vera e propria Azione reale, avente per oggetto l'eliminazione dello stato di cose che da tale violazione sia stato creato, Azione per la quale non e necessario dimostrare la sussistenza di un effettivo danno patrimoniale, essendo sufficiente a legittimarla il solo fatto dell'avvenuta infrazione. (V 1360'61 2826'60 604'60 648'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)