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Sez. 2, Sentenza n. 2716 del 29/04/1982 (Rv. 420577 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - ART. 19 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ROMA - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420577-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - ART. 19 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ROMA - CARATTERE INTEGRATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La norma dell'art. 19 del regolamento edilizio del comune di Roma, imponendo per la realizzazione di fabbricati nella zona a villini, una distanza minima (m. 4) dal confine, non soltanto nell'interesse pubblico di un armonico assetto urbanistico, ma anche per disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato, è integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze nelle costruzioni, e, pertanto, se, inosservata, implica l'Obbligo della riduzione in pristino, mentre resta preclusa, in relazione al predetto criterio adottato per la Determinazione dei distacchi, ogni possibilità di applicazione del principio della prevenzione di cui all'art. 875 del cod. civ.. (V 2204/76, mass n 381001; (V 2492/75, mass n 376402; (V 1615/73, mass n 364463; (V 3020/72, mass n 360777; (Conf 1434/79, mass n 397755; (Conf 1515/74, mass n 369644; (Conf 3118/63, mass n 264794; (Conf 3118/63, mass n 264794).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)