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Sez. 1, Sentenza n. 311 del 03/02/1967 (Rv. 326146 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - ISCRIZIONE SU BENI DI VALORE SUPERIORE AL CREDITO GARANTITO - EFFETTI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326146-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE - ISCRIZIONE SU BENI DI VALORE SUPERIORE AL CREDITO GARANTITO - EFFETTI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - CONDIZIONI.*

L'iscrizione di ipoteca su beni il cui valore ecceda i limiti del credito garantito non da luogo a responsabilita per il risarcimento dei danni a carico del creditore ai sensi dell'art.2043 cod.civ. in tale ipotesi potra configurarsi a carico del creditore soltanto una responsabilita processuale a tenore dell'art.96 cod.proc.civ., qualora questi, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con dolo o colpa grave. (Cfr. 2548-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)