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Sez. 1, Sentenza n. 9307 del 09/11/1994 (Rv. 488466 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Iscrizione su beni di valore eccedente l'importo del credito - Responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità extracontrattuale per fatto illecito - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488466-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il creditore che ha iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito può incorrere nella responsabilità di cui all'art. 96 cod. proc. civ. solo se sia accertata l'inesistenza del diritto o se, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, abbia resistito con dolo o colpa grave, restando esclusa ogni concorrente responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, atteso che non è configurabile concorso tra la responsabilità aquiliana regolata dall'art. 2043 cod. civ. e la responsabilità esaustivamente regolata dall'art. 96 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)