Sez. 5, Sentenza n. 6915 del 25/03/2011 (Rv. 617332 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE | Rettifica del valore iniziale - Valore iniziale costituito da precedente definizione di valore ex art. 6 d.P.R. n. 643 del 1972 - Ulteriore autonomo accertamento - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a valore dell'immobile definito mediante condono.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE
In tema di INVIM, l'Ufficio che sia già in possesso di un diverso valore iniziale dell'immobile, determinato ai fini dell'imposta di registro o sulle successioni in occasioni di un precedente acquisto, a norma dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, può avvalersene e liquidare direttamente l'imposta, senza necessità di dover provvedere ad un ulteriore, autonomo accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio che aveva posto a base della rettifica il valore di un bene immobile, oggetto di un precedente atto registrato, definito dal contribuente mediante condono ex legge n. 516 del 1982).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)