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Sez. 1, Sentenza n. 2855 del 28/03/1996 (Rv. 496666 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE | Rettifica del valore iniziale - Valore iniziale costituito da precedente definizione di valore ex art. 6 d.P.R. n. 643 del 1972 - Avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496666-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 19, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, nell'ambito del procedimento di riscossione dell'INVIM, l'Ufficio, allorquando intenda rettificare la misura del valore iniziale dell'immobile ceduto dichiarata dal soggetto passivo in quanto contrastante con la misura risultante da una precedente definizione dello stesso valore avvenuta a norma dell'art. 6 dello stesso testo normativo con riferimento ad altra imposizione tributaria, può legittimamente e validamente omettere l'avviso di accertamento e procedere direttamente alla liquidazione dl tributo sulla base del valore ritenuto applicabile, e non determina l'invalidità dell'avviso medesimo, ma la sua sola infondatezza, la circostanza che la rettifica sia stata ancorata ad una asserita precedente definizione del valore ai sensi del richiamato articolo 6, definizione nella realtà non sussistente o, comunque, non applicabile nel caso concreto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)