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Sez. 3, Sentenza n. 623 del 20/01/1995 (Rv. 489786 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danni cagionati dall'esercizio di un pubblico servizio - Equiparabilità ai danni cagionati da un provvedimento illegittimo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489786-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il danno che deriva da attività organizzata in pubblico servizio non è equiparabile, ai fini della eventuale non rilevanza dell'elemento soggettivo, al danno ingiusto integrato dalla emanazione e successiva esecuzione di un provvedimento amministrativo poi dichiarato illegittimo, visto che tale danno è qualificabile come danno da c.d, attività materiale e non è conseguenza immediata e diretta dei provvedimenti che concernono l'assunzione, organizzazione e gestione del servizio, ma delle modalità di svolgimento delle operazioni ad esso relative. (Nella specie la S.C. ha censurato sentenza con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità risarcitoria del Comune di Varese nei confronti di cooperativa di pescatori titolare del diritto esclusivo di pesca nel lago di Varese, in relazione all'inquinamento prodotto - tra l'altro - dagli scarichi della rete fognaria comunale, prescindendo dall'accertamento dell'elemento soggettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)