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Sez. 1, Sentenza n. 5883 del 24/05/1991 (Rv. 472347 - 01)

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere | Attività provvedimentale - Colpa della P.A. - Nozione.
Stato
decisa il 1991-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472347-01

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere

Nell'ipotesi di attività provvedimentale della P.A., perché sussista la responsabilità civile di questa è richiesta non solo la violazione di un diritto soggettivo del privato con un atto o un provvedimento amministrativo ed il nesso di causalità fra l'atto stesso ed il danno ingiusto subito dal privato, ma anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa previsto e richiesto come elemento indefettibile della clausola generale di responsabilità contenuta nell'art. 2043 cod. civ.. A tale ultimo riguardo, il privato non dovrà provare anche la colpa dei singoli funzionari; ma, peraltro, la colpa della P.A., può consistere sia nella violazione delle regole di comune prudenza, dando luogo ad attività provvedimentale negligente o imprudente, sia nella violazione di leggi o regolamenti alla cui osservanza la stessa P.A. è vincolata, dovendo osservare i principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento prescritti dall'art. 97 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)