Sez. 3, Sentenza n. 25462 del 06/12/2007 (Rv. 600804 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Azione di riscatto promossa dall'affittuario - Pregiudizialità rispetto all'azione di rilascio del fondo per scadenza successiva, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso - Sussistenza - Sospensione di quest'ultima causa in attesa della definizione della prima - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La controversia instaurata dall'affittuario per l'accertamento del proprio diritto al riscatto del fondo a norma dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, ha carattere pregiudiziale rispetto a quella avente ad oggetto la declaratoria di cessazione del contratto di affittanza e la condanna al rilascio del fondo per scadenza successiva all'esercizio del diritto di riscatto, promossa dal proprietario/concedente o acquirente del fondo stesso, con conseguente necessità di sospensione di quest'ultima causa, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa che sia definita la prima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)