Sez. 3, Sentenza n. 1341 del 07/02/2000 (Rv. 533569 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Azione di riscatto promossa dall'affittuario - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo per scadenza successiva, promossa dall'alienante in qualità di proprietario concedente - Sussistenza - Sospensione di quest'ultima causa in attesa della definizione della prima - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La controversia instaurata dall'affittuario per l'accertamento del proprio diritto al riscatto del fondo a norma dell'art. 8 legge n. 590 del 1965, ha carattere pregiudiziale rispetto a quella avente ad oggetto la declaratoria di cessazione del contratto di affittanza e la condanna al rilascio del fondo per scadenza successiva all'esercizio del diritto di riscatto, promossa dal concedente o acquirente del fondo stesso, di talché deve essere sospesa quest'ultima a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa che sia definita la prima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)