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Sez. 1, Sentenza n. 1737 del 05/07/1966 (Rv. 323381 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - ALTRE FATTISPECIE - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI GOVERNATIVI E DI ENTI PUBBLICI NONCHE DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323381-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - ALTRE FATTISPECIE - CESSIONI DI ANNUALITA E CONTRIBUTI GOVERNATIVI E DI ENTI PUBBLICI NONCHE DI CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.*

Secondo la nota aggiunta all'art. 4 lett. C della tariffa all. A. Alla legge sull'imposta di registro - nel testo modificato dall'art. 1 della lett.D della l. 4 aprile 1953 n. 261-, alle cessioni pro soluto e pro solvendo di annualita e contributi governativi e di enti pubblici nonche di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lett. C dell'art. 28 della stessa tariffa, modificato dall'art. 2 della legge predetta, si applica l'aliquota minore dello 0, 25(a condizione che nell'atto di cessione siano specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali esso e stipulato e la efficacia della cessione stessa non sia estesa ad altre operazioni. Per poter fruire del beneficio, fra le due operazioni di finanziamento e di cessione deve esservi pertanto una stretta ed assoluta interdipendenza. L'atto di cessione deve essere concepito e congegnato in modo da escludere in partenza che esso possa, durante lo svolgersi del rapporto, servire ad operazioni diverse da quello in esso determinate e specificate. Nel compiere il relativo esame non deve badarsi all'intento delle parti ne alla interpretazione piu attendibile delle singole clausole del contratto, ma stabilire, viceversa, l'obiettivo e potenziale valore strumentale dell'atto nonche vedere se tutte e ciascuna delle clausole sia per la loro materiale formulazione, sia per lo schema legale cui si riportano, si prestino ad una eventuale deviazione del rapporto dal la sua originaria destinazione, e ad una possibile utilizzazione dell'atto per nuove operazioni, le quali sfuggirebbero al controllo del fisco e si avvantaggerebbero indebitamente della agevolazione tributaria. Basta la astratta possibilita di siffatto ampliamento del rapporto a sottrarre l'atto al regime tributario di favore. Percio e necessario che siano fissate e delimitate le operazioni cui finanziamento e cessione si riferiscono e che sia regolato il modo di operare in maniera che la cessione dei crediti, sia essa solutoria o di garanzia, risulti in un rapporto esclusivo ed ineludibile con il concesso finanziamento, occorre cioe che l'atto tassato ponga obiettivamente una perfetta correlazione e corrispondenza tra finanziamento e credito ceduto, con l'unica eccezione che il finanziamento, per via di eventuali obbligazioni del sovvenuto per interessi, risarcimento danni, ecc., possa essere di importo minore della cessione dei crediti. Nel caso di eccedenza della cessione rispetto alla sovvenzione occorre che le parti stabiliscano delle limitazioni al normale effetto della cessione dei crediti, in modo da escludere che i crediti ceduti possano, in seguito, servire per uno scopo diverso da quello della Estinzione del finanziamento. Clausole limitative del finanziamento occorreranno anche tutte le volte che questo, per sua natura, consenta la reiterabilita dell'utilizzo della somma disponibile. Tuttavia l'Obbligo della inserzione di una clausola limitativa esplicita puo non sussistere quando la finalita di mantenere l'agevolazione tributaria nei limiti voluti dal legislatore risulti assicurata dal contenuto intrinseco del negozio di cessione di crediti intervenuto fra appaltatore ed istituto cessionario.*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 2369 all. A art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)