Sez. 1, Sentenza n. 4006 del 19/12/1969 (Rv. 344491 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO VERSO LA PA A GARANZIA DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI AZIENDE DI CREDITO - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE CON ALIQUOTA RIDOTTA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ASSOLUTA INTERDIPENDENZA TRA FINANZIAMENTO E CESSIONE DI CREDITO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - CESSIONI DI CREDITO VERSO LA PA A GARANZIA DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI AZIENDE DI CREDITO - BENEFICIO DELLA REGISTRAZIONE CON ALIQUOTA RIDOTTA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ASSOLUTA INTERDIPENDENZA TRA FINANZIAMENTO E CESSIONE DI CREDITO.*
Il beneficio della registrazione con aliquota ridotta degli Atti portanti cessioni di credito verso pubbliche amministrazioni a garanzia dei finanziamenti corrispettivamente concessi dalle aziende di credito soggette alla disciplina del d l 12 marzo 1936, n 375, trova applicazione quando tra le due operazioni, di finanziamento e di cessione sussista una stretta ed assoluta interdipendenza, nel senso che la cessione sia concepita e congegnata in modo tale da escludere ab origine che essa, durante lo svolgimento del rapporto, possa servire ad operazioni diverse da quelle nell'atto di cessione specificate. (V 2866-68 massima 335565 2723-67 massima 330213 1737-66 massima 323381).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)