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Sez. 3, Sentenza n. 2783 del 03/08/1968 (Rv. 335418 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335418-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il disporre la compensazione delle spese processuali costituisce una facolta discrezionale ed insindacabile del giudice, al quale e inibito soltanto di porle, sia pure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. L'insindacabilita del provvedimento di compensazione trova un limite nella erroneita o nella illogicita della motivazione all'uopo addotta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)