Sez. 1, Sentenza n. 1691 del 17/05/1969 (Rv. 340671 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'insindacabilita del giudizio sulla compensazione delle spese, di cui all'art. 92 cod.proc.civ., - fermo il principio per cui non si puo condannare, nemmeno in minima parte, nelle spese la parte totalmente vittoriosa - trova un limite nella ipotesi in cui il giudice, nello specificare quelli che egli ritiene i giusti motivi della sua pronuncia, li identifichi in motivi illogici o erronei. (nella specie, i 'giusti motivì erano stati ravvisati dalla Corte di merito nell'errore scusabile in cui gli attori, dei quali essa aveva respinto la domanda negando la loro legittimazione ad agire, erano incorsi in ordine a circostanze di fatto rilevanti ai fini della legittimazione medesima. Le controparti proponevano ricorso dolendosi della compensazione delle spese. La SC, nel ribadire il principio di cui in massima, non ha ravvisato alcuna illogicita o erroneita nei motivi indicati a giustificare la compensazione, ed ha ritenuto che il proprio Sindacato non potesse spingersi fino a controllare la 'scusabilità dell'errore, considerata dai giudici di merito). (V. 3324-68, mass. N. 336331 2783-68, mass. N. 335418).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)