Sez. 3, Sentenza n. 8933 del 29/04/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160872 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - ESTREMI.*
Il concetto di lottizzazione abusiva presuppone una attività che sottrae alla programmazione dell'autorità locale una zona del territorio non inserita nel tessuto urbano o, comunque, non ancora compresa negli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale. Da ciò deriva che qualsiasi tipo di intervento sul suolo, che si estrinseca in Atti idonei a mutarne l'originaria destinazione o ad assoggettarlo a diversa utilizzazione lede l'oggetto specifico della tutela penale urbanistica e viola la riserva di programmazione del territorio comunale stabilita dalla normativa urbanistica in favore dell'autorità locale e, quindi, il fondamento stesso della disciplina di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 modificativo dell'art. 28 legge urbanistica. (Conf mass n 157385; (Conf mass n 157377; (Conf mass n 156633; (Conf mass n 155293).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)