diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11911 del 25/10/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156633 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE E FORME.*
Stato
decisa il 1982-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156633-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE E FORME.*

Il reato di lottizzazione abusiva si sostanzia nella divisione di una unità fondiaria, normalmente a destinazione agricola, in frazioni destinate a scopo edilizio. Trattasi di reato a Forma libera, che può concretizzarsi nella lottizzazione materiale (progettazione, formazione e delimitazione dei lotti, esecuzione di opere di urbanizzazione), nella lottizzazione negoziale (vendita di lotti di terreni a scopo edilizio) oppure nella lottizzazione di mero fatto (come nel caso in cui, senza progettazione, il proprietario di fatto spezzetti l'unità fondiaria originaria, mediante la costruzione contemporanea o progressiva di manufatti). La lottizzazione può assumere, inoltre, anche una Forma mista come, ad esempio, nel caso di progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione e vendita dei singoli lotti progettati. (V mass n 145477).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)