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Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 02/02/2004 (Rv. 569810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Giudizio di revocazione e giudizio di cassazione - Subordinazione del secondo al primo - Configurabilità - Sussistenza - Contemporanea pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata per revocazione e di quello contro la sentenza emessa in sede di revocazione - Decisione con priorità del secondo - Necessità - Conseguenze - Decisione del ricorso avverso la sentenza impugnata per revocazione - Sospensione - Presupposti - Effetti - Inammissibilità del ricorso avverso la sentenza impugnata per revocazione - Preclusione dell'esame del ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

Poiché la decisione del ricorso per cassazione è subordinata all'esito del giudizio di revocazione pendente contro la medesima sentenza, qualora siano contemporaneamente pendenti il ricorso per cassazione avverso la sentenza già impugnata per revocazione e quello contro la sentenza emanata in sede di revocazione, deve essere deciso con priorità quest'ultimo: in caso di rigetto si procede all'esame del primo, mentre -ove il ricorso sia accolto - il giudizio relativo al ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata per revocazione rimane sospeso fino al momento della comunicazione - e non del passaggio in giudicato - della sentenza del giudice di rinvio investito della revocazione. Infatti, qualora sia cassata la decisione che abbia rigettato o dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, si verifica la reviviscenza della sospensione del giudizio di cassazione disposta ai sensi dell'art. 398 quarto comma cod.proc.civ.,(così come modificato dall'art.68 L. 353/1990, applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993) in presenza del procedimento di revocazione. Ne consegue che l'inammissibilità del ricorso proposto tardivamente contro la sentenza impugnata per revocazione non preclude l'esame del ricorso avverso la sentenza emessa in sede di revocazione, giacché l'eventuale accoglimento di quest'ultimo determinerà l'assorbimento del primo ricorso per mancanza dell'oggetto dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 398 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)