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Sez. 2, Sentenza n. 7361 del 09/08/1996 (Rv. 499105 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Durata della sospensione - Momento finale - Individuazione.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499105-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre ricorso per cassazione (o il procedimento relativo) fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, e non fino al passaggio in giudicato di tale sentenza. Infatti, con l'espressione "sentenza che ha pronunciato la revocazione" il legislatore non ha inteso riferirsi alla sentenza passata in giudicato, ma alla sentenza impugnabile, atteso che il riferimento legislativo a sentenza che chiude un determinato procedimento, fatto da norma imperativa, di stretta interpretazione, non può essere esteso ad un istituto diverso, caratterizzato ed autonomo, quale è quello del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)