Sez. 6, Sentenza n. 37 del 13/01/1983 Cc. (dep. 29/01/1983) Rv. 157192 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RIGETTO DI ISTANZA DI LIBERTÀ PROVVISORIA O APPLICAZIONE PROVVISORIA DI PENE ACCESSORIE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - RIGETTO DI ISTANZA DI LIBERTÀ PROVVISORIA O APPLICAZIONE PROVVISORIA DI PENE ACCESSORIE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'incompatibilità, prevista dall'art. 61 cod. proc. pen., per il magistrato, che ha pronunciato o è concorso a pronunciare sentenza in un procedimento, a partecipare al giudizio negli ulteriori gradi è limitata per il giudice istruttore alla pronunzia dell'ordinanza di rinvio a giudizio, non sussiste pertanto alcuna incompatibilità per il giudice istruttore che abbia rigettato un'istanza di libertà provvisoria o disposto l'applicazione provvisoria di pene accessorie. Tali singoli provvedimenti non hanno infatti portata decisoria equiparabile all'ordinanza di rinvio a giudizio, sono adottati allo stato degli Atti e sono suscettibili di revisione. (Conf mass n 144636, per il caso di emissione di mandato di cattura; (Conf mass n 140286 per l'ipotesi di concessione di provvisionale; (Conf mass n 136750 per l'espletamento di rogatoria; (Conf mass n 117580, 118870 per il compimento in genere di Atti istruttori).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)