Sez. 3, Ordinanza n. 295 del 18/01/1971 Cc. (dep. 08/04/1971) Rv. 117580 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - GIUDICE CHE NON PUO PARTECIPARE AL GIUDIZIO - E QUELLO CHE HA EMESSO LA SENTENZA E NON QUELLO CHE HA COMPIUTO ATTI ISTRUTTORI.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITA - SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - GIUDICE CHE NON PUO PARTECIPARE AL GIUDIZIO - E QUELLO CHE HA EMESSO LA SENTENZA E NON QUELLO CHE HA COMPIUTO ATTI ISTRUTTORI.*
L'incompatibilita, stabilita dall'art 61 cod proc pen, si riferisce alla persona fisica del giudice istruttore, che ha pronunciato la sentenza di rinvio a giudizio e che ha emesso un giudizio nel suo libero apprezzamento, e non gia a chi abbia raccolto nell'istruttoria deposizioni ed abbia compiuto Atti istruttori. In tali casi, infatti, non si verifica quella situazione che involge un giudizio e che, come tale, e posta come presupposto della incompatibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)