Sez. 2, Sentenza n. 478 del 07/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105430 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - EDIFICIO O ALTRO LUOGO DESTINATO AD ABITAZIONE - NOZIONE - PERTINENZE - INTRODUZIONE IN AUTORIMESSA COMUNICANTE CON L'ABITAZIONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - EDIFICIO O ALTRO LUOGO DESTINATO AD ABITAZIONE - NOZIONE - PERTINENZE - INTRODUZIONE IN AUTORIMESSA COMUNICANTE CON L'ABITAZIONE - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Ai fini della configurazione dell'aggravante di cui all'art 625 n 1 cod pen debbono ritenersi compresi nel concetto di 'edificio od altro luogo destinato ad abitazioné non soltanto gli ambienti nei quali le persone svolgono la loro attivita domestica intesa in senso stretto, ma anche quei luoghi che, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono pertinenza od accessorio del luogo abitato o siano destinati a qualche atto della vita domestica. Tale e senza dubbio un locale destinato al ricovero di un autoveicolo quando sia comunicante o semplicemente adiacente all'abitazione vera e propria o compreso assieme a questa in un'area recintata, giacche nell'epoca attuale l'autoveicolo rappresenta uno degli strumenti principali dello svolgimento della vita individuale e sociale dei cittadini e la custodia di esso in un locale dell'abitazione ha il carattere di un vero e proprio atto della vita domestica. (Conf 102274, anno 1966; per altre fattispecie e sulla nozione di luogo destinato ad abitazione, in genere, V, 104077, 104361, anno 1967; 100068, 100269, 100284, 101867, 102436, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)