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Sez. 2, Sentenza n. 588 del 06/04/1966 Ud. (dep. 30/07/1966) Rv. 102274 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - INTRODUZIONE IN UN'AUTORIMESSA COMUNICANTE CON LE ALTRE PARTI DI UN EDIFICIO ABITATO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102274-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - INTRODUZIONE IN UN'AUTORIMESSA COMUNICANTE CON LE ALTRE PARTI DI UN EDIFICIO ABITATO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE.*

Deve ritenersi sussistente l'aggravante prevista dall'art 625 n 1 cod pen nel caso in cui il soggetto attivo, per commettere il furto, si sia introdotto in un locale adibito ad autorimessa e accessibile direttamente dalla pubblica via, ma anche comunicante, per mezzo di una porta e di una scala interna, con le altre parti dell'edificio, destinate ad abitazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)