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Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 11/12/1978 Ud. (dep. 19/05/1979) Rv. 141992 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALORE AUTONOMO DI PROVA - ACCERTAMENTO AD OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - NECESSITA DI PREVIO AVVISO AL DIFENSORE DELL'INDIZIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141992-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALORE AUTONOMO DI PROVA - ACCERTAMENTO AD OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - NECESSITA DI PREVIO AVVISO AL DIFENSORE DELL'INDIZIATO - ESCLUSIONE.*

Le impronte digitali e quelle palmari possono essere assunte a base del giudizio di colpevolezza, anche quando non sussistano altri elementi di prova convergenti. Il relativo accertamento, allorche sia compiuto dalla polizia giudiziaria, rientra nell'attivita preliminare di accertamento e di Assicurazione delle prove, con la conseguenza che esso non ha carattere di perizia e non obbliga, quindi, al preventivo invio dell'avviso al difensore dell'indiziato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)