Sez. 2, Sentenza n. 1253 del 09/10/1981 Ud. (dep. 10/02/1982) Rv. 152085 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILIEVI DIGITALI E PALMARI - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI AVVISO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - RILIEVI DIGITALI E PALMARI - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DI AVVISO AL DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
I rilievi digitali e palmari e le operazioni di raffronto delle relative impronte compiuti dalla polizia giudiziaria rientrano nell'attività preliminare di accertamento e di Assicurazione delle prove e quindi, non avendo carattere di perizia, possono essere compiuti senza dare comunicazione al difensore. (Conf mass n 148524; (Conf mass n 141992; (Conf mass n 140231; (Conf mass n 138032; (Conf mass n 137267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)