Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23566 del 18/11/2016 (Rv. 642683 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Divorzio - Transazione in corso di causa - Mancata previsione di taluni effetti - Interpretazione da parte del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di divorzio, nel caso di conclusione di una transazione in corso di causa, spetta comunque al giudice di merito il potere di delibare e di interpretare secondo equità l'accordo, laddove taluni aspetti non siano stati esplicitamente disciplinati dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della previsione transattiva del trasferimento di un immobile in luogo dell'assegno divorzile periodico, aveva interpretato l'accordo "inter partes" nel senso che l'efficacia sostitutiva dell'obbligo contributivo dovesse decorrere dall'effettivo trasferimento).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)