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Sez. L, Sentenza n. 9054 del 05/05/2016 (Rv. 639581 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Corresponsione in unica soluzione - Possibilità del beneficiario di richiedere ulteriori prestazioni - Esclusione - Accesso alla pensione di reversibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639581-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, è satisfattivo di qualsiasi obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, il quale, quindi, non può avanzare successivamente ulteriori pretese di contenuto economico, né può essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o, in concorso con il coniuge superstite, a una sua quota.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1979 num. 898 art. 5, Legge 01/12/1979 num. 898 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)